FAQ
Indice
- 1. Che cos’è la Bilateralità?
- 2. Devo obbligatoriamente aderire all’EBAC e ottemperare ai rispettivi obblighi contributivi?
- 3. Posso ugualmente aderire all’EBAC se non ho dipendenti?
- 4. Sono Titolare di un’impresa EDILE, posso aderire all’EBAC?
- 5. Come faccio ad aderire all’EBAC?
- 6. Quali sono i versamenti da effettuare mensilmente e come bisogna compilare i modelli?
- 7. Com’è determinato il contributo di solidarietà (M980)?
- 8. Per quali dipendenti devo versare?
- 9. Da quando, io o i miei dipendenti, abbiamo diritto ad usufruire delle erogazioni?
- 10. Come posso regolarizzare la posizione della mia impresa alla Nuova Bilateralità per i periodi pregressi?
- 11. Con la “nuova bilateralità” continua ad essere obbligatoria la contribuzione a carico del dipendente (0,50%)?
1. Che cos’è la Bilateralità?
A partire dal 1° luglio 2010, la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte
le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare
contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi
di categoria, e rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore. L’impresa, aderendo alla nuova bilateralità ed ottemperando ai relativi
obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
2. Sono titolare di un’impresa artigiana con un dipendente. Devo obbligatoriamente aderire all’EBAC e ottemperare ai rispettivi obblighi contributivi?
Tutti gli artigiani che hanno dipendenti devono aderire all’EBAC e versare entro il 16 di ogni mese con mod. F24, in alternativa si può
corrispondere ai lavorati un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25 lordi, per 13 (tredici) mensilità con l’obbligo di garantire agli
stessi lavoratori le medesime prestazioni previste dall’Ente Bilaterale Artigianato.
3. Sono titolare di un’impresa artigiana senza dipendenti. Posso ugualmente aderire all’EBAC?
No.
4. Sono Titolare di un’impresa edile, posso aderire all’EBAC?
No.
5. Come faccio ad aderire all’EBAC?
Per aderire, bisogna compilare la “Domanda di adesione” reperibile presso l’EBAC o presso le sedi delle Organizzazioni Artigiane Datoriali e
Sindacali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL) oppure direttamente sul sito www.ebac-calabria.it.
Alla domanda bisogna allegare un versamento di € 10,33 eseguibile con le seguenti modalità:
- bollettino postale intestato a “Ente Bilaterale Artigianato Calabria – Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro”, su C/C Postale 000018004887;
- bonifico intestato a “Ente Bilaterale Artigianato Calabria – Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro”, su c/c postale n. IBAN: IT 48 N 07601 04400 000018004887;
- c/c bancario n. IBAN: IT 47 G 01005 04400 000000076667.
Il tutto va consegnato a mano o spedito con raccomandata a/r al seguente indirizzo:
EBAC – Ente Bilaterale Artigianato Calabria – Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro.
6. Quali sono i versamenti da effettuare mensilmente e come bisogna compilare i modelli?
Come indicato dall’Atto di indirizzo sulla Bilateralità sottoscritto il 30 giugno 2010 e ribadito con gli indirizzi interpretativi siglati dalle
Parti Sociali il 23 dicembre 2010, i versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a
chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità.
I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione, e comunque per tutti quelli dichiarati con il modello
UNIEMENS (DM10).
Entro il 16 di ogni mese l’azienda è tenuta al versamento mediante F24 indicando:
- nella sezione INPS il codice SEDE INPS competente;
- nel campo causale contributo il codice EBNA;
- nella sezione periodo di riferimento vanno indicati mese e anno di competenza;
- nel riquadro importo, lo stesso va calcolato nei seguenti modi:
€ 10,42 per numero dipendenti full time
€ 5,21 per numero dipendenti part time fino alle 20 ore settimanali comprese.
(Oltre le 20 ore il versamento è intero).
Su DM10/UNIEMENS, con codice M980 (contributo di solidarietà), € 0,29 euro a dipendente tale importo è ridotto alla metà il part-time fino
alle 20 ore settimanali comprese.
7. Com’è determinato il contributo di solidarietà (M980)?
Il contributo di solidarietà “oneri previdenziali” del 10% (Art. 9 bis L. 01/06/91 n° 166 comma 2°) dovrà essere versato mensilmente dai datori di
lavoro con il codice M980 tramite DM10/Uniemens di competenza del mese in cui si è versato il contributo di adesione e consta in 0,29 euro a
dipendente; nel caso di dipendenti part-time il cui orario non superi le 20 ore settimanali di lavoro comprese, detta quota è dimezzata e consta
in 15 centesimi di euro per ciascun dipendente. Detto contributo di solidarietà si determina calcolando il 10% della quota fissa dei 34,74 euro
annuali, stabilita per il sostegno al reddito, ripartita per le 12 mensilità. Il calcolo dei dipendenti si effettua con le stesse modalità
riservate al versamento su F24.
8. Per quali dipendenti devo versare?
Per il calcolo del numero dei dipendenti sul quale applicare i versamenti si fa riferimento ai dipendenti in forza nel mese di riferimento.
Rientrano in tale fattispecie anche i lavoratori neo-assunti o che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel corso del mese.
I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento
per i versamenti, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i
lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione, e comunque per tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS (DM10).
9. Da quando, io o i miei dipendenti, abbiamo diritto ad usufruire delle erogazioni?
Per accedere ai benefici delle prestazioni previste l’azienda artigiana deve essere in regola con i versamenti di almeno 3 annualità più l’anno
in corso. Per le aziende neo costituite si dovranno maturare almeno 3 annualità.
10. Sono titolare di un’azienda artigiana con dipendenti. Ho scoperto solo ora di essere obbligato ad adempiere gli obblighi previsti dalla Nuova
Bilateralità. Anziché versare le 25,00 euro in busta paga ai dipendenti voglio aderire all’EBAC sanando il periodo pregresso. Come devo fare?
Per il periodo ricompreso tra il 1° luglio 2010 ed il 31 dicembre 2010 il versamento dovrà essere eseguito mediante utilizzo di bollettino
postale intestato a “Ente Bilaterale Artigianato Calabria – Viale Emilia, 100 – 88100 Catanzaro”. C/C Postale 000018004887.
Mentre per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 in poi si dovrà utilizzare il mod. F24 utilizzando una riga della sezione INPS per ogni mese di
riferimento. Per il calcolo degli importi da versare resta valida la procedura che considera la moltiplicazione di € 10,42 per il n. di dipendenti
full time la metà per i part time fino alle 20 ore.
11.Con la “Nuova Bilateralità” continua ad essere obbligatoria la contribuzione a carico del dipendente (0,50%) ?
La nuova bilateralità prevede il pagamento di € 10,42 a dip. full time, mentre scende a € 5,21 per i dipendenti part time fino a 20 ore.
Tali somme sono comprensive dello 0.50% che prima era a carico del dipendente.






