PROCEDURA DI RIMBORSO

Nei casi di erroneo versamento alla bilateralità i datori di lavoro e i loro intermediari devono seguire la procedura di rimborso con richiesta diretta all’E.B.N.A. dal momento che non è applicabile la facoltà di conguaglio.

PROCEDURA PER IL RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ALL’E.B.N.A. PER DUPLICAZIONE O ERRONEITA’ DEI VERSAMENTI

I datori di lavoro che versano direttamente o tramite gli intermediari abilitati i contributi obbligatori e quelli dovuti alla bilateralità possono talvolta trovarsi in situazione di credito nei confronti dell’E.B.N.A. per aver versato le medesime somme più volte allo stesso titolo ovvero per aver versato somme dovute ad altro titolo e non spettanti alla bilateralità.
In tali casi i datori di lavoro interessati debbono inviare all’E.B.N.A. – Ente Bilaterale Nazionale Artigianato al suo domicilio in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 63, 00185, una richiesta di rimborso sottoscritta in originale (non autenticata) dal rappresentante legale dell’impresa, specificando:

• la tipologia di versamento indebito (duplicazione di versamento con causale “EBNA”, versamento ad altro titolo effettuato con causale “EBNA”, ecc.),
• l’importo del credito per cui si chiede il rimborso,
• il periodo di competenza per il quale sono state versate le somme,
• la dichiarazione di tempestivo adempimento dell’obbligo contributivo, nei casi di duplicazione di pagamento,
• indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) ai fini del rimborso, e dovranno allegare alla richiesta la seguente documentazione:
• fotocopia del modello F 24 dell’erroneo versamento,
• fotocopia del modello UNIEMENS dell’erroneo versamento, nonché, nei casi di duplicazione di pagamento,
• fotocopia del modello F 24 dimostrante l’esatto adempimento,
• fotocopia del modello UNIEMENS dimostrante l’esatto adempimento.

Non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell’I.N.P.S. con circolare n. 39 del 22.02.2011, portare a conguaglio i predetti crediti nei confronti dell’E.B.N.A. con debiti per partite correnti. In tali casi, il datore di lavoro potrà avvalersi della sopra descritta procedura di richiesta di rimborso diretta all’Ente Bilaterale Nazionale. Non è quindi ammesso il recupero di questi importi in F24, né diminuendo il versamento relativo a un debito corrente né effettuando una compensazione esterna nella delega di versamento fra eccedenza pregressa e debito corrente.