F.A.Q.

L’EBNA si occupa di welfare contrattuale ovvero delle prestazioni che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi
di categoria, e rappresenta un diritto di ogni lavoratore. L’impresa, aderendo alla bilateralita’ ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia. L’EBNA regolamenta aspetti che vengono derogati dal legislatore alla contrattazione collettiva dell’artigianato, cura i rapporti con le istituzioni e coordina gli Enti Bilaterali Regionali presenti in ogni regione d’Italia e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito erogate dal sistema della bilateralità artigiana, vengono invece previste dalle parti sociali territoriali regionalmente competenti che prevedono le prestazioni economiche secondo esigenze del proprio territorio.

L’EBAC è competente per la Regione Calabria e si occupa della gestione, coordinamento ed erogazione delle prestazioni nel territorio regionale.

Il sistema di raccolta del contributo mensile EBNA ed FSBA viene coordinato dall’Ente Nazionale.

FSBA acronimo di Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato è il fondo che garantisce gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del d. lgs 148/2015.

Tutti gli artigiani con almeno 1 dipendente contribuiscono ai sensi di legge ad FSBA al fine di garantire ai propri lavoratori tali ammortizzatori sociali. Il contributo in entrata è gestito da EBNA pertanto la cifra che si versa con modello F24 mensile èunitario ed il codice tributo da utilizzare nel modello per il versamento è univoco “EBNA”

L’adesione si formalizza con modello uniemens e versamento con F 24

Come indicato dal’Atto di indirizzo sulla Bilateralità sottoscritto il 30 giugno 2010 e ribadito con gli indirizzi interpretativi siglati dalle
Parti Sociali il 23 dicembre 2010, i versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità.
I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione, e comunque per tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS (DM10).

Entro il 16 di ogni mese l’azienda è tenuta al versamento mediante F24 indicando:

– nella sezione INPS il codice SEDE INPS competente;

– nel campo causale contributo il codice EBNA;

– nella sezione periodo di riferimento vanno indicati mese e anno di competenza;

– nel riquadro importo, la cifra calcolata nei seguenti modi:

€ 10,42 a lavoratore per imprese che rientrano nel titolo I del d.lgs 148/2015
€ 7,65 a lavoratore + 0,45% della base imponibile previdenziale a carico impresa e 0,15% a carico del lavoratore per le imprese non rientranti nel titolo I del suddetto decreto.

Per il calcolo del numero dei dipendenti sul quale applicare i versamenti si fa riferimento ai dipendenti in forza nel mese di riferimento.
Rientrano in tale fattispecie anche i lavoratori neo-assunti o che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel corso del mese.
I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata.

I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione, e comunque per tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS (DM10).

Per accedere ai benefici delle prestazioni previste l’azienda artigiana deve essere in regola con i versamenti di almeno 18 mensilità.

Sì, è possibile presentare validamente domanda di FSBA anche in presenza di versamenti EBNA non regolari. L’erogazione della prestazione FSBA non sarà però possibile finché l’azienda non avrà ripristinato in toto la propria regolarità contributiva EBNA; al momento della presentazione della domanda FSBA è richiesta la regolarità dei versamenti EBNA dei 36 mesi precedenti. Se l’azienda è di recente costituzione (e non ha dunque 36 mesi di versamenti), è sufficiente che essa sia in regola per tutte le mensilità EBNA che era tenuta a versare, a patto che abbia maturato un minimo di 6 mesi di versamenti EBNA già effettuati.
Per avere diritto alla prestazione FSBA, inoltre, il lavoratore richiedente dovrà presentare un’anzianità aziendale già maturata di almeno 90 giorni di calendario, il tutto rispetto al primo giorno di FSBA che viene richiesto nel verbale.