Come Aderire

PERCHE’ ADERIRE: OBBLIGO CONTRATTUALE E OBBLIGO NORMATIVO
Le imprese devono aderire all’Ente Bilaterale in virtù degli obblighi contrattuali scaturenti dai CCNL Artigianato al fine di garantire il welfare contrattuale ai propri lavoratori;
Le imprese artigiane hanno l’obbligo normativo di contribuzione al Fondo FSBA gestito dall’Ente Bilaterale al fine di garantire gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione)
Art. 40 L. 234/2022: A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

 

L’ADESIONE AD EBNA/FSBA  CONSENTE AUTOMATICAMENTE L’ADESIONE E L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITA’ REGIONALE QUINDI  DI EBAC CALABRIA

DEVONO ADERIRE AL SISTEMA :
Tutte le imprese artigiane e forme associate, aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85 e smi o leggi sostitutive, con codice CSC 4 o che applicano un CCNL del settore artigiano;
– Nonché le imprese o unità produttive non artigiane che comunque risultino iscritte ad una delle Organizzazioni Artigiane Socie e/o alle Organizzazioni ad esse aderenti, con le modalità previste dagli accordi in essere.
Sono destinatari delle provvidenze: – le imprese ed i loro dipendenti, in forza o comunque identificati dai regolamenti in vigore.

Tutte le imprese sono iscritte all’EBAC dal momento della loro adesione, tramite versamenti delle quote, ad uno o più fondi gestiti in modo diretto o indiretto dall’EBAC. 

 Sospensione e Cessazione dell’iscrizione

  1. L’impresa non in regola con i versamenti è sospesa dall’iscrizione.
  2. L’impresa sospesa non ha diritto, fino alla regolarizzazione, alla erogazione dei contributi per sé e per i propri dipendenti nonché alla certificazione di regolarità presso gli Enti Pubblici. 
  3. La cessazione del rapporto di iscrizione avviene in seguito allo scioglimento dell’EBAC o alla cessazione dell’impresa stessa. 
  4. In caso di cessazione dell’iscrizione, le imprese non avranno diritto a trasmettere ad altri la propria quota, né ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla adesione all’EBAC.

.

 

VISUALIZZA LE QUOTE AGGIORNATE DI CONTRIBUZIONE (Vers. 2023):

https://www.fondofsba.it/al-tuo-servizio/modalita-di-adesione/
Istruzioni Uniemens, circolari ed altri chiarimenti tecnici sulla contribuzione

F24 ed Uniemens: come versare

Le imprese aderenti, versano con F24 l’importo omnicomprensivo della quota bilateralità e Fondo FSBA.
L’iscrizione si perfeziona tramite versamento mensile su modello F24, rigo unico, nella “SEZIONE INPS” con causale tributo “EBNA”, attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010.

Detto versamento ricomprende quanto destinato a EBNA ed FSBA, la sicurezza sul lavoro e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.

Parallelamente, nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice “EBNA” (INPS, circ. 122/2010), con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, ed il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell’attributo.

La retribuzione imponibile previdenziale

La retribuzione imponibile previdenziale sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione EBNA .

Vedi Allegati:

Delibera_EBNA_28_07_2022 (1).

CircolareVersamenti_2022_05

tabella-esemplificativa_1122

Istruzioni-Compilazione-UniEmens

FSBA_-_Multilocalizzate

 NOTA BENE

Le quote versate mediante F24 vanno inserite nell’UNIEMENS. Tramite questo documento l’Ente attribuisce al lavoratore il versamento garantendone il diritto alle prestazioni. Nel caso di mancata riconciliazione dei dati F24 e UNIEMENS tale diritto non è più garantito. Si chiede di prestare la massima attenzione laddove si inseriscono nell’UNIEMENS mensilità arretrate. Nello specifico è necessario che l’imponibile previdenziale sia quello relativo alla mensilità di competenza arretrata e non quella della mensilità della denuncia mensile corrente (vedi link relativo alle istruzioni Compilazione Uniemens sopra inserito).