Adesione EBNA FSBA
A partire da Gennaio 2022 l’iscrizione all’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato avviene con le seguenti modalità:
- Compilazione e invio del modello UNIEMENS da parte del Consulente del Lavoro
I versamenti sia per EBNA che per FSBA si effettuano tramite modello F24, rigo unico, utilizzando il codice tributo “EBNA”, già attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010.
A partire dal 1° gennaio 2016, i versamenti per ogni lavoratore in forza nel mese sono composti dalla somma di una cifra fissa destinata ad EBNA pari a 7,65 euro al mese per 12 mensilità (tale cifra è già incrementata da Gennaio 2022 ad euro 11,65 per i CCNL rinnovati e per gli altri man mano che si procede al rinnovo), e di una percentuale destinata ad FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro e dello 0,15% a carico dei dipendenti.
Il tutto sarà versato con lo stesso modello di pagamento F24 mensile, relativo agli oneri previdenziali e fiscali dei dipendenti con scadenza 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Da Gennaio 2022 i CCNL Artigianato rinnovati per i quali si versa la nuova quota 11,65 sono:
– Legno e lapidei
– Tessile Moda Chimica Ceramica
Istruzioni Uniemens
F24 ed Uniemens: come versare
Le imprese aderenti devono versare con F24 l’importo omnicomprensivo della quota bilateralità e Fondo FSBA.
L’iscrizione si perfeziona tramite versamento mensile su modello F24, rigo unico, nella “SEZIONE INPS” con causale tributo “EBNA”, attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010.
Detto versamento ricomprende quanto destinato a EBNA ed FSBA, la sicurezza sul lavoro e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.
Parallelamente, nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice “EBNA” (INPS, circ. 122/2010), con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, ed il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell’attributo.
La retribuzione imponibile previdenziale
La retribuzione imponibile previdenziale sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione EBNA pari a 7,65 euro (€ 11,65 dal 1 Gennaio 2022) a lavoratore.
Campo di applicazione
Le aziende che devono aderire ad EBNA ed FSBA sono, senza limiti dimensionali, tutte le imprese artigiane di cui al codice contributivo INPS CSC 4, e tutte le imprese che seppur non artigiane applicano ad uno o più lavoratori un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali.
Il contributo dovuto è unitario e dà diritto alle prestazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 ed alle prestazioni ulteriori previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei lavoratori e delle imprese.
Il contributo è relativo a tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, sia che pratichino lavoro a tempo pieno che parziale.
Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione le imprese che adottano i CCNL dell’edilizia in quanto organizzate in altri fondi.
Contributo di solidarietà INPS.