L’ art. 3, comma 17 della legge 92/2012 prevede l’erogazione dell’indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di determinati requisiti assicurativi e contributivi a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi Bilaterali, a tal proposito le istruzioni contabili sono state impartite con la circolare INPS n. 36 del 14-03-2013.
Pertanto si ribadisce che “solo ed esclusivamente in caso con l’adesione all’Ente Bilaterale i lavoratori sospesi potranno godere di tale strumento di sostegno al reddito”.