FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI (art. 3 commi da 4 a 13 Legge 92/2012)

Con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, la Legge 92/2012 istituisce i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale (art. 3 commi da 4 a 13). In base al principio di bilateralità, alla creazione e al sostentamento del fondo contribuiscono sia i datori di lavoro che i lavoratori.

L’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

Al fine di istituire tali Fondi, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la  costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali.

A seguito dell’accordo, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, si  provvede  all’istituzione del Fondo presso l’INPS.

Oltre  alla  finalità  di  assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i Fondi  possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori una  tutela  integrativa  rispetto  a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al  reddito, riconosciuti nel quadro dei processi  di  agevolazione  all’esodo,  a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

Per tali ultime finalità, i fondi possono essere istituiti anche in relazione a settori e classi  di  ampiezza  già  coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.

In riferimento ai settori nei  quali  siano  operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei   predetti   settori,   quale   quello    dell’artigianato,    le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono adeguare le fonti normative ed istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali   ovvero   dei   fondi interprofessionali con la previsione di misure intese  ad  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione  o sospensione dell’attività lavorativa, correlata alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Per  i  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e  classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti,  non  coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati accordi  collettivi volti all’attivazione di un fondo e’  istituito,  con  decreto  non  regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle  finanze,  un  fondo  di  solidarietà residuale.

Per il settore dell’artigianato, considerato le peculiarità dello stesso, al fine di tutelare tutti i lavoratori del comparto prevalentemente costituito da imprese di piccolissime dimensioni con poche unità lavorative, le parti sociali nazionali con accordo interconfederale del  31/10/2013 hanno inteso istituire il fondo anche per le imprese che hanno meno di 16 dipendenti. Con decreto interministeriale pubblicato in G.U. il 09/03/2015 si è provveduto all’istituzione del fondo, pertanto dal 16 aprile 2015 tutti coloro che applicano uno dei CCNL dell’artigianato dovranno contribuire allo stesso con le modalità di cui all’accordo interconfederale del  31/10/2013 ovvero comunicando con UNIEMENS l’adesione al Fondo e versando mensilmente per dodici mensilità in F 24 con il codice tributo EBNA l’importo di € 5,21 per i dipendenti part-time fino a 20 ore ed € 10,42 oltre le venti ore e per i dipendenti full-time.



FONDI COSTITUITI


Fondo di solidarietà bilaterale per l’Artigianato, ai sensi dell’articolo 3, legge 28/06/2012, n. 92

Decreto 9 gennaio 2015 n. 86986
Registrato dalla Corte dei Conti il 13/02/2015, foglio 577
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 09/03/2015

Per gli altri fondi già costituiti clicca sul link seguente:


http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/FondiSolidarietaBilaterali/Pages/20140403_fondidisolidarietaistituiti.aspx