ADEGUAMENTI FSBA AL DECRETO RILANCIO (N. 34/19-05-2020)

Il Fondo FSBA  adegua le prestazioni COVID 19 a quanto stabilito dal Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, allungando i termini per poter fruire degli ammortizzatori sociali. È, così, stabilito che i datori di lavoro, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale “emergenza COVID- 19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo, ma solo per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. C’è poi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per i mesi di settembre e ottobre (esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di queste quattro settimane in periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane).
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo, che per tutte le aziende artigiane provvede ad erogare questi ammortizzatori sociali, ha adeguato le regole che si è a suo tempo date: le domande presentate hanno validità fino al 31 agosto 2020; il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per il periodo 23 febbraio – 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020; per le domande presentate oltre questo termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione; le diverse aziende che hanno erroneamente presentato domande di CIG in deroga alle regioni (che ad oggi sono state rigettate) possono presentare domanda di sostegno al reddito a FSBA, avendo cura di compilare apposita auto-dichiarazione e allegando documento di rifiuto della domanda da parte dell’INPS; è possibile l’utilizzo di ulteriori 5 settimane, una volta esaurite le 9 settimane a disposizione; è possibile l’utilizzo di ulteriori 4 settimane, con decorrenza 1° settembre 2020, una volta esaurite le 9 + 5 settimane a disposizione; per le sole imprese artigiane dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, questa possibilità è concessa anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.