A PROPOSITO DI ARTICOLI SULLA SENTENZA DEL T.A.R. (PALESEMENTE TRAVISATA)

Molti professionisti ci stanno contattando per chiedere informazioni circa la veridicità di articoli di Giornali comparsi in questi giorni, su fantomatici ricorsi al TAR e relative sentenze che annullerebbero gli anni pregressi di contribuzione ai Fondi di solidarietà di cui all’art. 27 del d .lgs 148/2015
(Fantomatici Condoni tombali di contributi mai versati).
Consentiteci innanzitutto di dire che questo atteggiamento provocherà lo stesso risultato della notizia di qualche mese fa che le aziende artigiane che non versavano a FSBA  potevano andare in deroga. E’ notizia di poche settimane fa che l’INPS le boccia nonostante al Regione Calabria abbia erroneamente emesso i Decreti, provocando così forti disagi per i lavoratori che aspettavano invano un assegno che non sarebbe mai pervenuto.
Detto ciò occorre fare chiarezza sul ricorso al TAR del lazio attualmente in itinere.
Ancora una volta il TAR, chiamato in causa da aziende non in regola, interviene in una materia comunque complessa. Nella sentenza del 25 maggio, il Tribunale amministrativo del Lazio non fa altro che ribadire un concetto già noto agli inizi di aprile: fate iscrivere al sistema digitale di Fsba, il Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani, anche quei datori di lavoro che appunto non risultano in regola (precisiamo che mai il FONDO FSBA ha negato prestazione o richiesta di iscrizione). Un concetto semplice che però alcuni giornali stravolgono in modo malizioso: grazie al Tar, scrivono, tutto viene condonato, nessuna regolarizzazione per il passato.
Ci preme però sottolineare, sin d’ora, come siano imprecise le affermazioni apparse sui giornali sul tema dell’accesso alle prestazioni Fsba Covid-19. Secondo quanto scritto, la sentenza del Tar del Lazio avrebbe ordinato a Fsba di consentire ai datori di lavoro artigiani di presentare domanda, per accedere a quelle prestazioni emergenziali, prescindendo dalla cosiddetta. “iscrizione” al Fondo. Ribadiamo il punto: a Fsba non ci si iscrive, ma si è vincolati a esso per norma di legge (d.lgs. 148/2015). Non esiste un’opzione di iscrizione/non iscrizione, o peggio ancora una libertà di non iscrizione. La norma di legge obbliga tutti i datori di lavoro artigiani, inquadrati previdenzialmente come tali, a versare la contribuzione. A ciò si aggiunga che Fsba, già dal 1° aprile 2020, consente a i datori di lavoro artigiani, non in regola con la contribuzione obbligatoria per legge, di presentare istanza per l’accesso alle prestazioni Covid-19. L’iscrizione a Fsba insomma è una mera modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze.
Fsba, considerando l’attuale momento che vive l’economia del nostro Paese, ha adottato soluzioni volte a conciliare il proprio assetto regolamentare con la necessità di consentire anche ai lavoratori di datori di lavoro non in regola di accedere alle prestazioni Covid-19. Ciò avviene perché il Decreto Legge 18/20 non deroga in alcun modo l’assetto di Fsba sull’equilibrio di bilancio, sulle prestazioni e sulla regolarità contributiva. I datori di lavoro artigiani, non ancora in regola, saranno tenuti a regolarizzare la propria posizione versando i contributi dovuti, in 36 rate, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
A tal proposito, è opportuno ricordare che, ad oggi, il Fondo ha erogato la “cassa integrazione” ad oltre 500.000 lavoratori per 313 milioni di euro utilizzando tutte le risorse disponibili accantonate negli anni precedenti (grazie alle imprese che hanno rispettato la legge), pari a 253 milioni di euro, e i 60 milioni messi a disposizione dal Ministero ai sensi del decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020.